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Il tirocinio extra-curriculare

Questa tipologia di tirocinio è finalizzata a consolidare un esperienza nel mondo del lavoro, a mettere in pratica le proprie conoscenze/capacità e a valutare attitudini e propensioni professionali. 

Il tirocinio extra-curriculare (formativo e di orientamento)  è destinato a soggetti che hanno conseguito, entro e non oltre 12 mesi, uno dei seguenti titoli di studio:

  • laurea triennale
  • laurea magistrale
  • master universitario di I e II livello
  • dottorato di ricerca

La durata del tirocinio extra-curriculare, che deve essere di minimo due mesi, non può superare i 6 mesi; al tirocinante deve essere riconosciuta un’indennità di partecipazione minima mensile che varia a seconda della regione sede di svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. 

Qualsiasi variazione intervenga durante il periodo di tirocinio - assenze, recuperi, proroghe, trasferte, variazione del Tutor Aziendale, etc etc - deve essere tempestivamente comunicata al Job Placement tramite apposito modulo, scaricabile nella sezione Documenti.

L’impegno dei tirocinanti presso l’impresa ospitante non deve superare l’orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

L’Università degli Studi di Torino garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità civile (presso compagnie assicurative operanti nel settore) e contro gli infortuni sul lavoro (presso l’INAIL).

In caso di infortunio bisogna informare con sollecitudine l’Ufficio Job Placement di SAA.

Documenti

  • Registro Presenze
  • Modulo Variazione/Interruzione/Proroga Tirocinio Extracurriculare

 

FAQ e Punti Salienti della normativa regionale del Piemonte

L’Università garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile - presso compagnie assicurative operanti nel settore - e contro gli Infortuni sul Lavoro presso l’INAIL.

In caso di infortunio  del/della tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore scrivendo all'indirizzo email jobplacement.saa@unito.it  allegando:

  1. certificazione medica di infortunio lavorativo rilasciato dal Pronto Soccorso o dal Medico che ha accertato l'infortunio;
  2. breve relazione sulla dinamica dell’infortunio.

L’Università degli Studi di Torino funge da Ente Promotore per i soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre 12 mesi:

- laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti;
- master universitari di I e II livello;
- dottorati di ricerca e titoli equipollenti.

Numero di DIPENDENTI SUBORDINATI*

Numero Tirocinanti

da 0 a 5 

1

 da 6 a 19 

Oltre 20 **

in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente con arrotondamento all’unità superiore

  *Le tipologie di DIPENDENTI a cui fare riferimento sono:
- dipendenti a tempo indeterminato,
- a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio,
- i soci che svolgono attività regolare nell’impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.
Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti.

**Per ulteriori informazioni si veda l'art. 7  "LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ" del  Dgr 85-6277 del 22 dicembre 2017

I tirocini extra-curriculari (o tirocini formativi e di orientamento) sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie ai Centri Territoriali per l’Impiego, introdotte con la legge finanziaria 2007, da assolversi attraverso procedura informatica.

La durata dei tirocini extracurriculari (o formativi e di orientamento) non può essere superiore a sei mesi proroghe comprese. 

La durata minima dei tirocini extracurriculari (o formativi e di orientamento) deve essere 2 mesi.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. 

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio extra-curriculare (o tirocinio formativo e di orientamento), con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata previsto per tale tipologia di tirocinio.

L’impegno dei tirocinanti presso l’impresa ospitante non deve superare l’orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione. 

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. 

E’ necessario che l'azienda/tirocinante invii il modulo di INTERRUZIONE, (reperibile nei Documenti) almeno una settimana prima della data di interruzione, compilato, firmato e scansito in pdf via mail all’indirizzo di posta elettronica  jobplacement.saa@unito.it  e indicare nell’oggetto: INTERRUZIONE STAGE EXTRACURRICULARE di “nome cognome”, mettendo in cc l'indirizzo email della controparte.

Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati. 

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui al art. 3 del  Dgr 85-6277 del 22 dicembre 2017, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.

Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.   

Il soggetto ospitante:

  • deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoroai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e smi e, nello specifico, si impegna a fornire all’avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione in materia sulla base delle disposizioni vigenti.
  • deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
  • non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corsooppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
  • licenziamenti collettivi
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamento per fine appalto;
  • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. 

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. 
 

      N.B.  E’ necessario interrompere il tirocinio in caso di intervento di cassa integrazione nel settore in cui è ospitato il tirocinante.

Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui all’art. 3 (6 mesi).

In caso di rinnovo deve essere indicata nel PFI l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite. 

E’ necessario che l'azienda invii il modulo di PROROGA, (reperibile nei Documenti) almeno una settimana prima della data di inizio proroga, compilato, firmato e scansito in pdf via mail all’indirizzo di posta elettronica jobplacement.saa@unito.it e indicare nell’oggetto: PROROGA Tirocinio EXTRACURRICULARE di “nome cognome”, mettendo in cc l'indirizzo email del tirocinante.

Non è possibile per una persona svolgere più di un tirocinio extra-curriculare (o tirocinio formativo e di orientamento), per lo stesso soggetto ospitante, nemmeno nel caso in cui cambi il profilo professionale di riferimento o la tipologia di tirocinio (prima formativo e di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo o viceversa).

E' possibile ripetere un tirocinio per la stessa figura professionale, presso un soggetto ospitante diverso, solo se nel progetto formativo individuale possano essere inserite attività differenti da quelle già acquisite dal tirocinante in precedenti esperienze lavorative e/o di tirocinio e che contribuiscano allo sviluppo dell’occupabilità. 

Il Soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di tirocinio -tramite il sistema Geco. 

I dati da inserire sono quelli riportati nel Progetto Formativo che noi consegneremo al Tirocinante. Se ve ne occorre copia con anticipo potrete richiederlo rispondendo alla mail di conferma.

Per i tirocini extracurriculari (o formativi e di orientamento) attivati dal nostro Ateneo sul territorio regionale (Piemonte) non è necessario utilizzare il portale dei tirocini in quanto è stata avviata una cooperazione applicativa per la trasmissione dati dei tirocini dell'Università al portale Regionale del Piemonte.

 Occorre effettuare una comunicazione obbligatoria anche in caso di proroga.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 10/07/2020 15:29
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